Di seguito l’interrogazione che il M5S di Montepulciano ha posto in sede di Consiglio riguarda gli edifici cosiddetti “strategici”.
Vi è un’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, la n° 3274/2003, che stabilisce l’obbligo di verifica di tali strutture, in quanto esse sono fondamentali per la gestione delle situazioni di emergenza (terremoti, inondazioni, guerre, ecc).
Vi sono state nel tempo numerose proroghe all’attuazione dell’Ordinanza che ha avuto, però, scadenza inderogabile a marzo 2013.
Abbiamo chiesto all’amministrazione di mettere nero su bianco la mappatura di tali edifici e di attivarsi nel renderla pubblica.
Il M5S ha chiesto anche di essere messo a conoscenza dello stato delle verifiche di vulnerabilità sismica e di quanto contenuto nel piano triennale (legge 109/94) ai fini dell’adeguamento a tale ordinanza.
Anche in questo caso, avendo chiesto una risposta scritta, pubblicheremo le informazioni provenienti dall’amministrazione Comunale appena esse entreranno in possesso dei consiglieri del M5S di Montepulciano.
Montepulciano, 29.12.2014 Al Sindaco Andrea Rossi Al Presidente del Consiglio Comunale Lorenzo Bui Al Segretario Comunale Domenico Smilari
OGGETTO: verifiche sismiche sugli edifici e opere infrastrutturali di interesse strategico per le finalità di protezione civile
PREMESSO CHE
- Con l’ordinanza n. 3274/2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 2, comma 3) diventano obbligatorie, entro cinque anni dall’emanazione dell’ordinanza, le verifiche sismiche per edifici di interesse strategico e rilevante:
“E’ fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere strutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia per gli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le verifiche di cui al presente comma dovranno essere effettuate entro cinque anni dalla data della presente ordinanza e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nell’allegato 1” - Tale ordinanza non esclude dall’obbligo gli edifici strategici situati nelle zone sismiche 3 e 4 e che Montepulciano si trova in zona 3.
VALUTATO CHE
- Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 aveva fissato al 31 dicembre 2011 il termine entro cui effettuare le verifiche sismiche indicate nella citata O.P.C.M. 3274/2003;
- L’art. 3 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 (cd. mille-proroghe) ha differito il termine per le verifiche sismiche al 31 dicembre 2012;
- Il comma 421 dell’articolo unico della L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) ha prorogato ulteriormente al 31/03/2013 il termine di cui sopra.
CONSIDERATO CHE
- L’art. 2, co. 3, O.P.C.M. 3274/2003 obbliga ad effettuare le verifiche sismiche sui seguenti edifici:
(i) edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
(ii) edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in caso di eventuale collasso. - Il Dipartimento della Protezione Civile, a più riprese, con una serie di circolari (n. DPC/SISM/0031471 del 21 aprile 2010, n. DPC/SISM/0075499 del 7 ottobre 2010 e n. DPC/SISM/0083283 del 4 novembre 2010), ha fornito chiarimenti sulle modalità e soggetti interessati e cioè:
(i) i proprietari degli edifici devono procedere alla verifica sismica, con conseguente compilazione ed inoltro delle schede allegate alle circolari entro il 31 dicembre 2010 (oggi, 31 marzo2013);
(ii) gli esiti della verifica non determinano l’obbligatorietà e improcrastinabilità degli interventi di miglioramento ed adeguamento sismico, salvo i casi nei paragrafi 8.3 e 8.4 delle norme tecniche per le costruzioni approvate con d.m. 14 gennaio 2008;
(iii) gli interventi sub (i) devono essere oggetto della programmazione da parte delle Amministrazioni interessate e possono essere oggetto di finanziamento pubblico;
(iv) “chi ha la responsabilità di un’opera che è stata soggetta a verifica, sia ai sensi dell’ordinanza 3274/2003, sia ai sensi delle NTC08, si” (deve) “attivare per gestire in modo appropriato gli esiti della verifica in questione tenendo conto di quanto riportato nelle norme”;
(v) “se il soggetto responsabile è una Pubblica Amministrazione, deve tener conto della verifica in sede di pianificazione triennale;
(vi) “se il soggetto è un privato, comunque obbligato alla verifica … , egli comunque deve attivarsi in funzione degli esiti della verifica interagendo con il tecnico che l’ha redatta: qualora emergesse la necessità di un intervento esso dovrebbe essere attivato in un tempo compatibile con le condizioni di rischio riscontrate”.
Il M5S di Montepulciano
si propone di richiamare all’attenzione l’interesse prioritario che riveste tale ambito in conseguenza di quanto accaduto negli scorsi mesi nel nord toscana e nella zona costiera.
Ben consapevole che nel nostro territorio non vi sono mai state situazioni di grave emergenza né di tipo sismico né di tipo idrogeologico, ritiene comunque corretto porre la sicurezza delle persone al di sopra della probabilità statistica che un evento straordinario accada.
Ritiene che l’Amministrazione di Montepulciano debba portare a termine, qualora non lo fossero, le attività di cui in oggetto, seguendo criteri di priorità legati all’importanza che la sicurezza strutturale e funzionale di tali opere riveste in situazioni di emergenza pubblica.
Ritiene altresì che la stessa amministrazione debba rendere pubblico con tutti i mezzi a sua disposizione la mappatura e lo stato di tali verifiche affinché la popolazione sia il più informata possibile.
RICHIEDE AL SINDACO
– La mappatura degli edifici di interesse strategico ricadenti nel territorio comunale.
– La verifica di vulnerabilità sismica di tali strutture così come previsto dall’art. 2, co. 3 dell’O.P.C.M n°3274/2003
– La programmazione del piano triennale (Legge 11 febbraio 1994, n. 109) prevista dal D.P.C. SISM 0083283 del 04/11/2010 in rif. Al comma 6 dell’O.P.C.M. 3274.
– La valutazione della sicurezza (non sismica), ove prevista, come da NTC08 (Norme Tecniche sulle Costruzioni) paragrafo 8.3.
Si chiede a codesta amministrazione una risposta per iscritto in merito a questa interrogazione.
In fede
Michele Abram e Mauro Bianchi
Consiglieri del Gruppo MoVimento 5 Stelle di Montepulciano